In data 25/08/2020 la Corte di Cassazione con Sentenza N° 17665 ha accolto il Ricorso riguardo un fatto di responsabilità sull’utilizzo della Targa Prova in un caso specifico per il quale non entriamo nel merito.
Nei fatti di Causa la Corte di Cassazione al punto 52 paragrafo 5 evidenzia un proprio parere scrivendo “Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore”.
Questa sentenza, pur se possibile oggetto di future decisioni non conformi, è comunque un precedente importante che pone più di qualche dubbio sulla conciliabilità del principio citato con quanto previsto dalla normativa sul Documento Unico e i conseguenti obblighi assicurativi. Come comportarsi in caso di veicoli acquistati a seguito di minivoltura, essendo indicato nel DUC che non possono circolare e quindi essere assicurati ordinariamente? Cosa fare infatti se il veicolo è immatricolato, ma non può circolare ed essere assicurato, ma lo si vuole comunque fare testare al cliente su strada? In assenza dello strumento della targa prova come è possibile procedere (se non impedendone il test per il cliente)?
Assonauto attraverso il suo Ufficio Relazioni Istituzionali, ha inviato questa mattina una richiesta Urgente di chiarimento sul caso specifico al Ministero di Competenza.
A seguito dei fatti accaduti nel 2018 e delle conseguenti due Interrogazioni Parlamentari negli anni successivi, relative alla richiesta di normare l’utilizzo della Targa Prova, Assonauto sta insistendo per l’apertura di un Tavolo Tecnico presso i Ministeri Competenti, con l’obiettivo di definire in modo organico e compiuto un nuovo perimetro di utilizzo di tale strumento.
Sarà cura di Assonauto tenervi aggiornati sull’esito dell’eventuale prossimo confronto istituzionale.
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