Con questo articolo vogliamo porre un po di chiarezza sulla notizia che da ieri circola sul web, dal giorno 07 Novembre 2019 è scattato l’obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i seggiolini, i cosiddetti sistemi ‘antiabbandono’. A ricordarlo è il ministero dei Trasporti, specificando che il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l’entrata in vigore 15 giorni dopo, appunto il 7 novembre del 2019. Per agevolare l’acquisto dei dispositivi, nel dl fisco è stato istituito un fondo per un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato.
L’Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, spiegando che il ministero dell’Interno ha divulgato oggi la Circolare esplicativa della Direzione Centrale delle Specialità per attuare il decreto del Mit relativo al Regolamento sull’art.172 del nuovo Codice della strada.
Il decreto, spiega l’Asaps, prevede che i dispositivi “dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate)”. Il Decreto del ministero dei Trasporti ha stabilito anche le caratteristiche tecniche di questi dispositivi “che potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo”. Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’articolo 172 del Codice della Strada, con sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
IMPORTANTE DA SAPERE CHE LA LEGGE “come da Gazzetta Ufficiale” PREVEDE QUESTA NORMA PER I BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AI 4 ANNI.
SEGGIOLINI ANTI ABBANDONO, LE SOLUZIONI ALTERNATIVE
I dispositivi antiabbandono devono aderire alle seguenti prerogative:
1. Dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate)
2. Potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo
In alternativa al seggiolino, dati i costi molto alti, si possono acquistare dei sensori che vi si applicano. I prezzi variano da un minimo di 35 euro a un massimo di 100 euro circa.
Comments are closed