Approfondimenti legge Finanziaria 2020

Con l’entrata in Vigore della Finanziaria 2020 abbiamo pensato di approfondire alcuni Punti che troverete di seguito riportati:

1. LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

È confermata, a seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, lagraduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

  • € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
  • € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unicasoluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo allanegoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specificasezione prevista dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. “cambia valuteâ€.

È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per itrasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

  • per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
  • per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000.

2. CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 22

È confermato il riconoscimento di uncredito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitateper le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercentiattività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedentenon siano superiori a € 400.000.

In sede di conversione è prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioniaddebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronicitracciabili.

Il credito d’imposta:

  • spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate

            nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo

            a quello di sostenimento della spesa;

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino

            alla conclusione dell’utilizzo;

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli

            interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti deminimis†di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devonotrasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.

3. DECRETO 1000 PROROGHE

DL 30.12.2019, n. 162

È stato pubblicato sulla G.U. 31.12.2019, n. 305 il c.d. “Decreto1000 proroghe†che all’art. 10 dispone la proroga del c.d.“Bonus verdeâ€, ossia della detrazione IRPEF del 36%, suuna spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad usoabitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sulquale sono effettuati interventi di:

  • “sistemazione a verde†di aree scoperte private di edificiesistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti
  • di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

5. F24 E COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE / CREDITI SUPERIORI A EURO 5000 USUFRUIBILI PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Risoluzione Agenzia Entrate

31.12.2019, n. 110/E

A seguito delle novità introdotte dal DL n. 124/2019, Decreto c.d.“Collegato alla Finanziaria 2020â€, in merito alla compensazionedei crediti relativi alle imposte sui redditi / IRAP, per i quali,se di importo superiore a € 5.000 Ã¨ richiesta la preventivapresentazione della dichiarazione, sono individuati i codicitributo dei debiti che possono essere “pagati†utilizzando icrediti pregressi relativi alla medesima imposta, senza che lacompensazione concorra al raggiungimento del limite di € 5.000.

6. SANZIONI FATTURA ELETTRONICA

Sanzioni fattura elettronicaomessa  Risposta interpello AgenziaEntrate 16.12.2019, n. 528L’omessa emissione (invio SdI) della fattura elettronica entro 12 giorni dall’operazione costituisce una violazione formale, soggetta alla sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000 ancorché la relativa imposta sia confluita nella liquidazione IVA di riferimento e, pertanto, non abbia â€œinciso sulla corretta liquidazione del tributoâ€.

7. INVIO CON UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL SISTEMA TS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO , 

Dal 1/7/20 coloro che sono obbligati all’invio delle prestazioni medico-sanitarie al sistema TS dovranno dotarsi di registratore telematico .

8. PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la prorogadal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energeticadi cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari(art. 14, comma 2, lett. b);
  • micro-cogeneratoriin sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
  • impianti di climatizzazione invernaledotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili(art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energeticail citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

8.BONUS FACCIATE

È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciateâ€, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A(centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termichedell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lordadello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annualidi pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

9. CONTRASTO ALL’EVASIONE E ANALISI DEL RISCHIO  

L’agenzia può avvalersi anche previa pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti , di tecnologie, elaborazioni e interconnessione con altre banche dati ( tra cui l’archivio dei rapporti finanziari ), al fine di individuare criteri utili all’emersione di posizioni di maggior rischio da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.

REATI TRIBUTARI , sanzioni penali

  • in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti prevista la reclusione la reclusione da 4 a 8 anni ( in precedenza era da un anno e 6 mesi a 6 anni)
  • in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ( operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi/ altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria ) è applicabile la reclusione da 3 a otto 8 anni ( in precedenza era da un anno e sei mesi a 6 anni)
  • in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni a sei mesi ( in precedenza da 1 a 3 anni) se , iperf-ires-iva evasa supera i 100.000 euro( in precedenza era 150.000 euro), se l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore ai 2 milioni di euro ( in precedenza 3 milioni di euro )
  • omessa dichiarazione, è prevista la reclusione da 2 a 5 anni ( in precedenza era 1 anno e 6 mesi a 4 anni)
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  è prevista la reclusione da 4 a 8 anni ( importo accertato deve essere superiore ai 100.000 euro )
  • occultamento e distruzione documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni ( in precedenza era da1 anno e sei mesi a 6 anni)

RIMANE INVARIATO la rilevanza penale per

-omesso versamento ritenute dovute/certificate  per importi superiori a euro 150.000 e omesso versamento iva euro 250.000

10. INTRODUZIONE  DI UNO SPECIFICO CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 E CREDITO R&S/ONNOVAZIONE TECNOLOGICA7ATTIVITA’ INNOVATIVE  ( vedremo come si sviluppa la norma)

11. RIMODULAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO del contribuente, come segue:

  • intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a euro 120.000
  • per la parte corrispondente al rapporto tra euro 240.000, diminuito del reddito complessivo e euro 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a euro 120.000

la detrazione spetta per intero sulle spese sanitarie e interessi passivi mutui prima casa

12. RIDETERMINAZIONE DEL FINGE BENEFIT RELATIVO ALLE AUTO AZIENDALI , per i contratti stipulati fino al 30/06/20 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI

Per i contratti stipulati dal 1/7/20 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo di nuova immatricolazione.

13. TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI

La detrazione irpef del 19% relativa agli oneri di cui all art 15TUIR è riconosciuta a condizione chela spesa sia sostenuta con mezzi di pagamento tracciati

Vale per:

  • intermediazioni immobiliari acquisto prima casa
  • spese mediche ( ad eccezione per acquisto medicinali e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o convenzionate con SSN)
  • spese veterinarie ( aumentato limite di deducibilità da euro 387,34 a euro 500, sempre con franchigia di euro 120.11)
  • spese funebri
  • spese universitarie e scolastiche
  • spese per frequenza asili nido
  • spese per assicurazioni vita/infortuni
  • erogazioni liberali
  • spese per attività sportive ragazzi fino a 18 anni
  • abbonamento trasporto pubblico

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Assonauto

Assonauto è un associazione indipendente che dal 2018, rappresenta e tutela gli interessi dei Rivenditori Italiani di veicoli Usati, nei confronti delle Istituzioni nazionali e internazionali.

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