Inadempimento del contratto – Art.91 |
L’ articolo in questione dispone che il rispetto delle misure di contenimento contro il Coronavirus è sempre valutato “ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. La norma imporrebbe al giudice, chiamato a decidere in ordine al singolo rapporto, di valutare l’inadempimento contrattuale alla luce del rispetto delle misure contro il Coronavirus; di queste andrà tenuto conto anche ai fini della maturazione di decadenze o dell’applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. |
In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano |
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