BOX N°46 – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” n.18 del 16 marzo 2020

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Rinegoziazione del debito

Nell’ambito delle misure previste le imprese possono beneficiare della possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato. Ad esempio, un finanziamento di 100, a breve o a medio/lungo termine e senza garanzie, può essere estinto e sostituito con un finanziamento a medio/lungo termine di importo molto più elevato, ad esempio 250, garantito all’80% dallo Stato. In questo modo, la banca dimezza il rischio, che scende a 50, e l’impresa ottiene liquidità aggiuntiva di 150 da rimborsare in un arco temporale più lungo.   La banca avrà la necessità di valutare comunque la capacità di rimborso del maggior importo, ma la presenza della garanzia statale faciliterà l’erogazione.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano 

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