Il 25 novembre 2021è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs.4 novembre 2021, n. 170attuativo della Direttiva UE n. 2019/771 che introduce sostanziali modifiche al quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni di consumo attualmente dettato dagli articoli da 128 a -134 del decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (Codice del Consumo) che verrà sostituito dai nuovi articoli 128 –135 del Codice del Consumo.
Le modifiche si applicheranno ai contratti di vendita, sia online che offline, conclusi successivamente a tale data.
ONERE DELLA PROVA
DENUNCIA DEL VIZIO
Il Consumatore non ha più un termine entro il quale deve denunciare il vizio manifestatosi nel periodo di durata della Garanzia, potendolo fare ora in qualsiasi momento (in precedenza erano 2 mesi).
Insieme all’onere della prova, questa novità comporta un rafforzamento della tutela del Consumatore.
In buona sostanza, salvo prova contraria, qualunque vizio che si manifesterà entro l’anno dalla vendita si presumerà esistente al momento della vendita stessa.
DIRITTO DI REGRESSO
Il Venditore Ache Vende al Venditore B, si vedrà avanzare le pretese su eventuali difetti direttamente dal Venditore B.
Il Venditore Bche Vende al CONSUMATORE, rimesso in conformità il bene potrà rivalersi (diritto di regresso) verso il Venditore A.
Il CONSUMATOREsi rivale sul Venditore Bper la messa in conformit
Il diritto di regresso (Art. 134): non è più prevista la possibilità di escludere il diritto di regresso
Vendite tra Partite IVA, Veicolo poi venduto a consumatore.
Si dovrà valutare di emettere un documento di conformita'
REQUISITI SOGGETTI E OGGETTIVI
Tra le principali novità, vi è la suddivisione dei requisiti di conformità in requisiti “soggettivi”e requisiti “oggettivi” elencata nel nuovo art. 129 Codice del Consumo.
L’obbligo principale del venditore è ovviamente quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
I requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previstidalle norme esistenti, ma il nuovo art. 129 del Codice del Consumoprevede che affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita entrambi i requisiti ( soggettivi ed oggettivi) devono essere soddisfatti.
Laddove il bene oggetto del contratto di vendita non soddisfi i requisiti oggettivi (ad es. non corrisponda al modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto), non sarà più sufficiente, affinché il venditore possa essere esonerato da responsabilità, eccepire che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza.
In base alle nuove disposizioni sarà necessario provareche il consumatore sia stato “specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformit” e che “il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita”. E’ stata «eliminata» l’ipotesi della conoscibilità del difetto con la «normale diligenza del consumatore».
Sarà, pertanto, ancora più determinante un’attenta e corretta compilazione del certificato di conformità, certificato che dovrà essere illustrato in ogni sua parte
al consumatore che lo dovrà sottoscrivere per approvazione.
SOGGETTIVI
- Corrispondere alla descrizione presente nel contratto di vendita
- Essere idoneo all’utilizzo voluto dal consumatore
- Essere dotato degli accessori e delle istruzioni previste
- Essere fornito degli eventuali aggiornamenti (esempio digitali) previsti in fase di stipula del contratto
OGGETTIVI
- Essere idoneo agli scopi per il quale beni dello stesso tipo si impiegano
- Possedere qualità corrispondenti alla descrizione fatta antecedentemente alla conclusione del contratto
- Essere fornito degli accessori che ci si aspetta ragionevolmente di avere per la fruizione del bene
- Possedere durabilità, funzionabilità, compatibilità e sicurezza come ci si aspetta di avere da un bene dello stesso tipo, tenuto conto altresì della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte per il medesimo.
APPROFONDIMENTI
In caso di Difetto di Conformità:
I diritti del Consumatore –Art. 135
Ripristino della Conformità tramite:riparazione, sostituzione, riduzione proporzionale del prezzo, risoluzione del contratto (salvo il Venditore dimostri che il difetto è di lieve entità).
In caso di riparazione o sostituzione il tutto deve avvenire:
- Ripristino della Conformità senza spese (tenuto conto del pregresso utilizzo)
- Entro un tempo adeguato
- Senza generare gravi inconvenienti al Consumatore
- Senza pagamento alcuno da parte del Consumatore quale quota parte per il periodo per cui il bene è stato goduto prima della sostituzione
In caso di riduzione del prezzo, lo stesso deve avvenire in modo proporzionale alla diminuzione del valore del bene.
In caso di risoluzione del contratto, il Venditore rimborsa al Consumatore l’intero prezzo pagato al ricevimento del bene.
Approfondimenti sul codice del consumo, forniti dalla società Conforgest Spa.