Con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 2023 N° 229, sono state poste delle variazioni al Decreto 24 Novembre 2001 n° 474 “autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.”
Vi riportiamo di seguito gli articoli contenuti nel Decreto con le modifiche e/o i nuovi articoli, evidenziando i punti salienti,una delle principali novità è inclusa nell’art. 1 comma 1-Bis, ove si precisa il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2023, n. 229
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. (24G00024)(GU Serie Generale n.37 del 14-02-2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2024
comma 1-Bis. (Nuovo)
Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate,commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, è in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori,nell’insieme considerati,e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni.Se il numero di dipendenti e collaboratoriè inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione.Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.
Comma 2.(Sostituito)
L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374.Ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione, il richiedente è tenuto a comprovare l’effettivo esercizio dell’attività richiesta, a norma del comma 1,per il conseguimento dell’autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1 -bis .L’autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l’autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l’Ufficio Motorizzazione Civile comunicala mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità.
Comma 2-Bis.(Nuovo)
L’autorizzazione alla circolazione di prova è sempre revocata dall’Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata.Il titolare restituisce l’autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l’Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.
Comma 4.(Sostituito)
La titolarità dell’autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile.L’autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell’ambito del territorio italiano,salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1 -bis , munito di apposita delega, o un dipendente, anch’esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione.
Comma 4 Art. 2 comma 2Bis(Nuovo)
Quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazioneo, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.
Comma 4 Art. 3(Sostituito)
(Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa) . — 1.In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’autorizzazione o della targa, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell’avvenuta presentazione della medesima denuncia.
Per ogni ed eventuale informazione, la nostra segreteria è a vostra completa disposizione.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2023, n. 229
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474
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