In Riferimento ad un Parere inviato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, vi comunichiamo quanto segue:
Come noto, l’art. 3, comma 1, punto 9) del codice della strada, definisce la circolazioneÂcome il movimento, la fermata e la sostaÂdei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
Il combinato disposto delle norme citate induce a ritenere che un veicolo in sosta, che esponga la targa prova, possa essere considerato in circolazione ai fini di prova. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del citato DPR 474/2001 e dell’art. 98 del codice della strada.
La presente informativa è supportata da comunicazione Ufficiale dell’Organo emittente, a disposizione degli Associati Assonauto in caso di necessità .
Per informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla nostra Segreteria compilando il form sottostante.