Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 aspetti dei contratti di vendita di beni.

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Con la Pubblicazione inGazzetta Ufficiale n° 281 del 25/11/2011 è stata attuata la direttiva(UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 Maggio 2019, relativa al alcuni aspetti dei contratto di vendita di Beni. La nuova normativa modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.

Alla pagina 29 sono apportate le modifiche agli articoli.

Art. 128 (Ambito di applicazione e definizioni).

  1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

  1. n)garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene,qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità,enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
  2. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizio- ne dei consumatori informazioni chiare e complete circa l’inapplicabilità delle disposizioni del presente capo.

Art. 129(Conformità dei beni al contratto).

  1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quan- to previsto dall’articolo 132.

  1. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
  2. a)corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzio- nalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
  3. b)essere idoneo ad ogni utilizzo particolare vo luto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore ab- bia accettato;
  4. c)essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita; e
  5. d)essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

  1. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

  1. a)essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
  2. b)ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
  3. c)ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
  4. d)essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

Disposizioni finali

1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall’articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

QUESTA VUOLE ESSERE UNA PILLOLA INTRODUTTIVA, SEGUIRA’ NEL CORSO DEL MESE UN APPROFONDIMENTO SPECIFICO CHE VI INVIEREMO.

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