L’articolo in questione prevede: – la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio 2019, con l’assemblea che può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il prossimo 28.6.2020 (domenica); – una serie di misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno; Relativamente al primo punto, la news legislativa Assonime pubblicata il 18.3.2020 sottolinea come: – l’utilizzo del termine più ampio si presenti quale mera facoltà. Le società, quindi, possono tenere l’assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio); – la decisione di utilizzare tale maggior termine non deve essere motivata dalla società; – il maggior termine dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea. Con riguardo al secondo punto, invece, è stabilito che con l’avviso di convocazione delle assemblee, le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L’assemblea può svolgersi “anche esclusivamente” mediante mezzi di telecomunicazione e per corrispondenza.
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