BOX N°42 – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” n.18 del 16 marzo 2020

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Moratoria dei finanziamenti a PMI e lavoratori autonomi

L’art. 56 del DL 18/2020 ha previsto, a sostegno della liquidità dei lavoratori autonomi e delle micro/piccole e medie imprese (MPMI), una moratoria delle esposizioni non classificate come “creditizie deteriorate”. Per le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.2.2020 non possono essere revocati fino al 30.9.2020. I prestiti non rateali con scadenza antecedente al 30.9.2020 sono prorogati fino a tale data alle medesime condizioni. I pagamenti delle rate dei mutui e dei canoni di leasing sono sospesi fino al 30.9.2020, con possibilità di sospensione dei rimborsi in conto capitale. Circa gli anticipi su crediti, la Relazione tecnica precisa che sarebbero congelati “i finanziamenti per anticipi su titoli di credito”, includendovi il factoring. Sulla “non revocabilità” dei prestiti “per la parte utilizzata”, la Relazione tecnica si riferisce al “congelamento” delle posizioni aperte, consentendo di rinviare all’obbligo di restituzione alla banca degli importi ad essa accordati per lo smobilizzo di crediti tornati insoluti. La misura è prevista dall’ Accordo per il Credito 2019″ (“Moratoria ABI 15.11.2018”), esteso ai prestiti concessi fino al 31.1.2020 alle PMI danneggiate dal COVID-19. Pare quindi possibile chiedere il congelamento degli insoluti a fronte di crediti precedentemente smobilizzati, all’interno delle relative linee di credito, senza addebito delle linee “di cassa”.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano

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