BOX N°47 – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” n.18 del 16 marzo 2020

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Congedo speciale – Messaggio INPS 15.4.2020 n. 1621

L’INPS, con il messaggio 15.4.2020 n. 1621, indica i casi di compatibilità e di incompatibilità tra la fruizione del congedo COVID-19 (art. 23 del DL 18/2020) e altri istituti o indennità. L’incompatibilità, oltre che con la fruizione del bonus baby sitting, sussiste in caso di contemporanea:
– percezione di strumenti di sostegno al reddito da parte dell’altro genitore del nucleo familiare;
– fruizione, da parte dell’altro genitore del nucleo familiare, del congedo parentale e dei riposi giornalieri (artt. 39 e 40 del DLgs. 151/2001) per lo stesso figlio.
Il congedo COVID-19 è invece compatibile con:
– la malattia, lo svolgimento di lavoro agile e la fruizione di ferie o di aspettativa non retribuita negli stessi giorni da parte dell’altro genitore;
– se l’altro genitore è lavoratore part time o intermittente;
– la percezione del bonus per gli autonomi (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020);
– la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza.
Per i figli con disabilità è consentito il cumulo, nello stesso mese, del congedo COVID-19 con i permessi di cui all’art. 33 co. 3 e 6 della L. 104/1992 (compresi gli ulteriori 12 giorni ex art. 24 del DL 18/2020), il prolungamento del congedo parentale (art. 33 del DLgs. 151/2001) e con il congedo straordinario ex art. 42 co. 5 del DLgs. 151/2001.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano 

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