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Pace Fiscale 2023 Sanatoria Irregolarità Amministrative

All’interno della Legge di Bilancio 2023 è stata inserita la possibilità di sanare possibili irregolarità formali, attraverso il versamento di € 200,00 per ogni anno che si desidera sanare in unica soluzione o in due rate 31/03/23 e 31/03/24.

Rientrano in tale sanatoria le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022 che non hanno dato luogo al versamento di minori imposte o alla determinazione di una minor base imponibile sui redditi, IRAP e IVA.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le violazioni definibili (circolare Agenzia delle Entrate 2/E/2023):

  • La presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati ovvero l’errata indicazione dei dati del contribuente;
  • L’omessa o irregolare presentazione dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA;
  • L’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • La violazione degli obblighi inerenti la documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili ai fini IVA, purché la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • La violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, purché la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • L’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;
  • La mancata iscrizione al VIES.
  • La tardiva o incompleta trasmissione dati delle operazioni relative al sistema “tessera sanitaria”
  • La tardiva trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche;
  • La tardiva o omessa trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri;
  • La tardiva o omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Se volessimo quindi fare un ragionamento generale dall’introduzione della fatturazione elettronica e sue difficoltà ed errori commessi ( ad esempio invio della fatture e corrispettivi oltre i 12 giorni , indicazione codici iva errati e altre varie anomalie riscontrate negli ultimi 4 anni)  potrebbe aver senso ragionare sul sanare le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 ,

In effetti la normativa sanzionatoria relativa agli errori su possibili fatturazioni , omessa/ tardiva/ errata comporterebbero una possibile sanzione dal 90% al 180% con un minimo di 500 euro, oltre ad una possibile sanzione per violazione di fatturazione che non modifica la liquidazione iva da 250 euro a 2.000 euro.

Tenete conto che nel primo anno e nel successivo a seguito pandemia COVID, l’agenzia ha tenuto fino ad ora un comportamento lassivo e non sanzionatorio.

C’è quindi una opportunità fiscale di chiudere le sopra indicate possibili contestazioni con il versamento una tantum di € 200,00 per annualità.

Vi invitiamo a leggere attentamente le prime 10 pagine della Circolare Agenzia consultabile a questo link in quanto riferite alla presente “Tregua fiscale”.

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Box Fiscale Febbraio 2022

PRESTATORI OCCASIONALI

Dal 2022 non si possono più predisporre liberamente ma devono essere preventivamente comunicate all’INPS. Riportiamo qui di seguito uno stralcio della nuova norma e delle modalità di comunicazione:

Al fine di monitorare l’utilizzo spesso improprio di tale tipologia di contratto, il Decreto Fiscale n. 146/2021, in fase di conversione ha introdotto l’obbligo in capo alle aziende di comunicazione preventiva dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante l’invio di una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

COME FARE

L’invio della comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente può essere effettuato utilizzando il modello di comunicazione “UNI-intermittente”, attraverso il quale vengono comunicati:

  • Dati identificativi del lavoratore del datore di lavoro;
  • Data di inizio e fine dell’attività lavorativa per cui si effettua la chiamata.

Una volta compilato, il modello “UNI-intermittente” è trasmesso a mezzo:

In caso di mancata comunicazione si incorre in una sanzione amministrativa da euro 500,00 fino ad euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

NUOVO LIMITE DI UTILIZZO CONTANTI

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha ridotto il limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1° gennaio 2022 è fissato nella misura di 1.000 euro per singola transazione.

La norma ha l’obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche. Le sanzioni, rimodulate nei minimi e ricondotte alle nuove soglie, variano a seconda che la parte sanzionata sia attiva nella transazione, consegnando o ricevendo la somma collegata alla transazione, o sia invece il soggetto titolare dell’obbligo di segnalazione a non denunciare l’operazione “sospetta”

COMPENSI AMMINISTRATORI – Ordinanza Corte di Cassazione – 7.12.2021, n. 38757 –

Non sono deducibili dal reddito d’impresa i compensi degli amministratori non stabiliti nell’atto costitutivo e non esplicitamente previsti con delibera assembleare. L’approvazione in assemblea del bilancio nel quale sono evidenziati tali compensi non è idonea a configurare la specifica delibera assembleare richiesta.

 

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Aggiornamento Incentivi Auto Usate

A seguito di un interrogazione di ASSONAUTO al MISE avvenuta il giorno 23/09/2021, riguardo i tempi per poter richiedere l’incentivo sulle auto usate, abbiamo ricevuto la seguente conferma:

“Si sta ultimando la realizzazione della piattaforma per la gestione dei contributi per l’acquisto di veicoli usati, previsti dal DL 73/2021, come convertito dalla legge 106. Non appena completato l’iter, ne daremo  comunicazione sul sito istituzionale del Ministero. Vi invitiamo a monitorare fin da oggi i comunicati sui siti istituzionali del MISE, perché – salvo intoppi dell’ultim’ora – la misura dovrebbe essere operativa a breve”

Confidando nelle “brevità” della messa in funzione, torneremo ad aggiornarVi sull’argomento.

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Bonus auto usate, come funziona ? Nota Esplicativa

Come anticipato nella comunicazione del 10 Luglio scorso nella presente, riportiamo le indicazioni per poter accedere alla prenotazione degli incentivi per la auto Usate.

 

IMPORTANTE

 

N.B. ( Nella Home Page sul sito ecobonus del MISE sono presenti le situazioni dei Fondi Disponibili, ma ad oggi non sono ancora state aggiornate per evidenziare quelli relativi alle richieste per le auto Usate, il sistema verrà implementato a breve.)

 

VI CONSIGLIAMO DI CONFERMARE IL BONUS AL CLIENTE A PRATICA ACCETTATA DAL MISE

 

 

Registrazione

L’utente potrà registrarsi seguendo le indicazioni del Manuale di registrazione. al seguente link:

La registrazione dovrà essere eseguita con i dati del Legale rappresentate e dell’azienda, la P.IVA ed il numero REA da inserire per l’accreditamento corrispondono a quelli del RIVENDITORE 

(il numero REA andrà completato non inserendo la sigla relativa alla provincia di appartenenza e inserendo 3 zeri prima del numero).

Come comportarsi nel caso in cui i concessionari non possano completare l’accreditamento in quanto “Non è stato trovato nessun rivenditore di veicoli iscritto al Registro Imprese”?

Tale fattispecie si verifica in quanto l’ATECO non corrisponde a quelli riconducibili al commercio/intermediazione di autoveicoli e motoveicoli (quindi 45.11.01, 45.11.02 e 45.40.11 45.40.12). Per sanare tale problematica è necessario che il concessionario abbia tra le attività riscontrabili da visura camerale uno dei suddetti ATECO (anche solo come attività secondaria).

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DECRETO SOSTEGNI – NOVITA’ E SINTESI

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Venerdì scorso, 19 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso “Decreto Sostegni”. Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte.

  

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.

Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:

60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,

50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,

40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,

30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,

20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

 

 

REGISTRI IVA PRECOMPILATI

Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

 

CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA’ CON SEDE IN CENTRI COMMERCIALI – ABROGAZIONE

Vengono abrogate le previsioni dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ NEI COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI

Viene modificato l’articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la

popolazione è superiore a 10.000 abitanti.

 

 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione

Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

 

 

ROTTAMAZIONE TER – SALDO E STRALCIO

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.

Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.

Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

 

 

ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

 

 

DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

 

 

CERTIFICAZIONI UNICHE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.

Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.

 

 

RIDUZIONE CANONE RAI

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

 

 

AIUTI DI STATO

Il limite di 800.000 euro previsto dall’articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro.

La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio: in considerazione delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque adeguata anche la normativa nazionale.

È stato aumentato anche l’importo massimo degli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacultura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][vc_single_image image=”6164″ img_size=”1600X800″ onclick=”custom_link” link=”https://www.assonauto.it/tesseramento/”][vc_empty_space height=”30px”][vc_text_separator title=”VOGLIO ESSERE CHIAMATO”][vc_empty_space height=”30px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

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    Dpcm Natale Apertura 24 Dicembre 2020

    INTERPRETAZIONE NORMATIVA

    Ci è stato richiesto da svariati Rivenditori Italiani, un chiarimento normativo relativo alla possibilità di apertura degli autosaloni il giorno 24 Dicembre 2020.

    Visti i Decreti legge N° 172 del 18 Dicembre 2020 – Il Decreto legge 03 Dicembre 2020 e l’allegato 23 di quest’ultimo.

    SI CONVIENE CHE LE ATTIVITA’ DI AUTOSALONE POTRANNO RESTARE APERTE NEI GIORNI OVE SARA’ ATTIVA LA ZONA ROSSA, IVI COMPRESO IL 24/12

    Resta consigliato inviare alla PREFETTURA DI COMPETENZA ( LISTA PREFETTURE)

    Una comunicazione Unilaterale ove si informano che in virtù del Decreto legge 18 Dicembre 2020, la vostra attività sarà aperta.

    A LATO TROVERETE TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI E I DECRETI.

    DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 

    Art. 1. Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03 DICEMBRE 2020

    Art. 3.
    Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

    b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’ allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture
    di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff)

     Allegato 23 

     
                           Commercio al dettaglio 
     
      •  Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non  specializzati   con
    prevalenza   di   prodotti   alimentari   e   bevande   (ipermercati,
    supermercati, discount di alimentari, minimercati ed  altri  esercizi
    non specializzati di alimenti vari) 
      • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
      • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
    periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di
    consumo audio e video, elettrodomestici 
      • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco
    in esercizi specializzati  (codici  ateco:  47.2),  ivi  inclusi  gli
    esercizi specializzati nella  vendita  di  sigarette  elettroniche  e
    liquidi da inalazione 
      • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
    specializzati 
      • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e  per  le
    telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:
    47.4) 
      • Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e
    materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi
    specializzati 
      • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
      • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e  prodotti  per
    l'agricoltura e per il giardinaggio 
      • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e  sistemi
    di sicurezza in esercizi specializzati 
      • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 
      • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
      • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture  per
    ufficio 
      • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature  per  bambini  e
    neonati 
      • Commercio al dettaglio di biancheria personale 
      •  Commercio  al  dettaglio  di  articoli  sportivi,  biciclette  e
    articoli per il tempo libero in esercizi specializzati 
      • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori 
      • Commercio  al  dettaglio  di  giochi  e  giocattoli  in  esercizi
    specializzati 
      • Commercio al dettaglio di medicinali  in  esercizi  specializzati
    (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
    prescrizione medica) 
      • Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in
    esercizi specializzati 
      • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria  e
    di erboristeria in esercizi specializzati 
      •  Commercio  al  dettaglio  di  fiori,  piante,  bulbi,   semi   e
    fertilizzanti 
      • Commercio al  dettaglio  di  animali  domestici  e  alimenti  per
    animali domestici in esercizi specializzati 
      • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
      • Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per
    riscaldamento 
      • Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la
    lucidatura e affini 
      • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
      • Commercio  al  dettaglio  ambulante  di:  prodotti  alimentari  e
    bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi  e
    fertilizzanti;  profumi  e  cosmetici;  saponi,  detersivi  ed  altri
    detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati 
      • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
    via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono 
      • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

     

     

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    Aggiornamento DPCM 03 Novembre 2020 Settore Rivenditori auto

    Nuovo Dpcm, cosa si può fare e cosa no nelle 3 zone rosse, arancioni e gialle.

    Il Dpcm firmato nella notte di ieri e pubblicato sul sito del Governo ( che troverete in allegato sotto)  contiene sia norme valide per tutto il territorio nazionale, sia norme che varranno a livello regionale. In vigore quindi, dal 5 novembre fino al 3 dicembre, un regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio in base a 21 parametri.

    PER QUANTO CONCERNE IL SETTORE DEI RIVENDITORI AUTO ANCHE NELLE ZONE ROSSE SI POTRA’ TENERE APERTO.

    LO CONFERMA L’ ART. 3 COMMA B del DPCM:

    b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

    Nell’Allegato 23 è compresa l’attività di:

    Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti accessori

    Alleghiamo di Seguito i Documenti scaricabili presenti sul Sito del Governo.

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    BOX N°56 – DL “Agosto” CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

    Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – Comunicazione delle spese ammissibili – Termine di presentazione

    Scade il 7.9.2020 il termine per presentare la comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito.
    La comunicazione deve essere presentata:
    – in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
    – direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
    – utilizzando l’apposito modello.
    Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
    – sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
    – nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

                                                                   

    In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati

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    BOX N°55 – DL “Agosto” IMPOSTE E RITENUTE

    Sospensione dei versamenti di imposte e ritenute e adempimenti tributari – Versamento del saldo IVA relativo al 2019

     

    La Circolare dell’ Agenzia delle Entrate 20.8.2020 n. 25 prevede che i versamenti sospesi dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 (conv. Con L. 27/2020) e dall’art. 18 del DL 23/2020 (conv. Con L. 40/2020) con scadenza nei mesi di marzo (fra i quali, il saldo IVA per l’anno 2019), aprile e maggio 2020 possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
    – per intero entro il 16.9.2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data;
    – per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data e, per il restante 50%, in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18.1.2021 (in quanto il 16.1.2021 è sabato).
    Il soggetto passivo che, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA per il 2019 da eseguire a marzo 2020, abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, può versare il debito annuale IVA residuo secondo le modalità sopra descritte.

    In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati 

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    BOX N°54 – SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO – Acquisto di Vettura con riserva di Proprietà

    Acquisto di vetture con riserva di proprietà

    Il Tribunale di Torino (Sentenza del 2 luglio 2020), ha precisato che la società fornitrice di auto ad un’altra compagine sociale (poi fallita) comporta un pregiudizio riconducibile all’art. 2395 c.c. quando lamenti la perdita delle autovetture vendute con riserva di proprietà e mai pagate e, pertanto, mai entrate nel patrimonio della società fallita; vetture che la fallita aveva comunque venduto o sottoposto ad ipoteca volontaria. La fattispecie non può essere ricondotta ad un mero inadempimento contrattuale, costituito dal mancato pagamento delle vetture da parte della società fallita, in quanto a tale omissione si affianca una cessione illecita, perché effettuata in violazione del patto di riserva della proprietà. Né rileva la mancata trascrizione al PRA della riserva di proprietà da parte della società fornitrice, dal momento che essa non ha effetto costitutivo, contando unicamente ai fini dell’opponibilità ai terzi della riserva stessa; che, invece, è pienamente operante nei confronti del compratore con cui è stata pattuita.
    Di ciò rispondono anche:
    – gli amministratori non operativi ove consapevoli del fatto che le autovetture in questione non erano ancora state pagate;
    – il direttore generale che, consapevole delle condizioni di acquisto delle vetture, non si adoperi, nell’ambito dell’attività di esecuzione di tali contratti, affinché l’illecito non venisse portato a compimento.

    In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati