Sicurezza – Fase 2

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Genova, 30 Aprile 2020

Emergenza Coronavirus – Fase 2 – Prevenzione alla propagazione del virus.
Documento Tecnico Inail 23 Aprile 2020 – Protocollo d’intesa 14 Marzo 2020 integrato il 24 Aprile 2020.

Giovedì 23 l’Inail ha emanato un Documento Tecnico per la rimodulazione delle misure di contenimento e strategie di prevenzione. Venerdì 24 aprile il Governo ha emanato un secondo Protocollo d’Intesa, che in parte ha confermate ed in parte modificato alcuni aspetti delle precedenti indicazioni.

In base a quanto previsto vi esponiamo di seguito:

1. Procedure, comportamenti, obblighi previsti e nostre indicazioni. Questa parte è suddivisa in:

  • fase di accesso
  • dotazioni
  • procedure
  • informazioni organizzazione del lavoro formazione
  • gestione persona sintomatica in azienda
  • sorveglianza sanitaria
  • collaborazione
  • comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo

2. Dotazioni del datore di lavoro

3. Cartellonistica per la sede

4. Documentazione da conservare e/o da farsi firmare per ricevuta. Predisposizione nuovodocumento di valutazione dei rischi

Modulistica da Scaricare

1) Procedure, comportamenti, obblighi previsti e mie prescrizioni

1. 1 FASE DI ACCESSO

Accesso in azienda: informare il personale e chiunque richieda di entrare, che è fatto divieto l’accesso a chi ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti positivi Covid-19 o che provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Per i lavoratori risultati positivi all’infezione, l’ingresso in azienda dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone. Nelle aree considerate più a rischio, l’autorità sanitaria competente potrà prescrivere misure aggiuntive, quali l’esecuzione del tampone per i lavoratori. Affiggere in ingresso o sala d’attesa o varchi di accesso l’informativa “ALL.1 – VISITATORI – DISPOSIZIONI”.

Per i fornitori, in caso di accesso, individuare procedure di ingresso, transito e uscita ed individuare servizi igienici solo a loro dedicati (in caso di necessità).

Le procedure di accesso di qualunque visitatore e/o appaltatore devono essere le medesime del personale (compresa la verifica della temperatura). Le imprese appaltatrici devono dare immediato riscontro al Committente nel caso in cui propri lavoratori che hanno avuto accesso alla sede, siano risultati positivi al Covid-19 e l’azienda Committente deve fornire l’informativa relativa al proprio Protocollo aziendale a tutte le aziende appaltatrici. Tale obbligo è utile che venga indicato all’interno del Documento di Valutazione de Rischi Interferenziali (DUVRI).

Accogliere clienti/fornitori/collaboratori solo su appuntamento

Nel caso i lavoratori accedano a sedi e/o cantieri di terzi devono adeguarsi alle loro procedure di accesso, chieste in anticipo al committente/cliente/fornitore.

Misurazione della temperatura del personale in ingresso: il protocollo integrato prevede la possibilità di controllare la temperatura corporea. Il documento tecnico dell’Inail prevede l’obbligo. In via cautelativa, in questo primo momento sia a titolo precauzionale per il contenimento del virus sia a titolo di responsabilità in merito alla eventuale diffusione in sede, vi prescrivo l’obbligo della misurazione corporea. 

“ALL.2 – REGISTRO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA”.

 1.2 DOTAZIONI

Utilizzo dei DPI. Mascherine chirurgiche: lavoratori che condividono spazi comuni, devono utilizzare la mascherina chirurgica (salvo DPI più idonei a seconda della mansione). Informare i lavoratori sul corretto utilizzo, affiggendo in sede il cartello “ALL.3 – UTILIZZO DELLA MASCHERINA” nel/nei locale/i ove vengono indossate: solitamente sono i servizi igienici in modo che il lavoratore possa, prima di indossarli, lavarsi le mani.

Nelle attività ove la distanza con l’ospite sia inferiore ai 2 metri ed in tutte le altre attività dove la distanza tra lavoratori o con ospiti inferiore ad 1 metro, sarebbe consigliato l’uso delle mascherine ffp2 o ffp3.
Per la sanificazione è prescritto l’utilizzo di maschere ffp2 o ffp3, di guanti, eventualmente di occhiali, camice monouso a seconda delle specifiche attività effettuate.

Nel caso di contatto con persone esterne e ove vengano manipolati pacchi e/o plichi, documentazione provenienti dall’esterno, vi evidenziamo la prescrizione anche di guanti monouso. È necessario informare i lavoratori sul corretto utilizzo, affiggendo in sede il cartello “ALL.4 – UTILIZZO DEI GUANTI” nel/nei locale/i ove vengono indossati.

Detergente per le mani: devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispencer collocati in punti facilmente individuabili. CARTELLO “ALL.5 – DETERGENTE MANI – DISTANZA SICUREZZA”, ( ove indicato sia l’’ubicazione del detergente sia di mantenere la distanza di sicurezza).

1.3 PROCEDURE

Sanificazione. La normativa prevede la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso sia stata presente una persona positiva covid-19, prevedere la pulizia e la sanificazione con prodotti a contenuto alcolico almeno al 71% o con ipoclorito di sodio al 0,1%. Durante la sanificazione adottare i DPI indicati in precedenza.

Occorre pulire a fine turno e garantire la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, arredi.
In aziende ove si siano registrati casi sospetti covid-19 è necessario, oltre alla pulizia, prevedere alla riapertura una sanificazione straordinaria di ambienti, postazioni e aree comuni.

Sarebbe opportuno, nell’ambiente di lavoro, su tutti gli arredi ed attrezzature di contatto di porte, telefoni, stampanti, pc,.., con prodotti certificati “prodotti medico chirurgici” a contenuto alcolico almeno al 71% o con ipoclorito di sodio al 0,1%. Quando vengono utilizzate le attrezzature da diverse persone, tra un operatore e l’altro è necessario disinfettare l’attrezzatura utilizzata. Si allega, “ALL.6.bis – PROCEDURE PULIZIA AMBIENTI DI LAVORO SANITARI e NON SANITARI” da far firmare ai lavoratori.

Lavaggio mani: affiggere nei luoghi ove sia presente un lavabo, il cartello “ALL.8 – LAVAGGIO MANI”;

Accesso ad aree comuni: l’accesso a spazi comuni, mense, spogliatoi deve essere contingentato, ridotto al minimo il tempo di sosta, mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro (consigliamo, preferibilmente 2 metri), prevedendo una ventilazione continua dei locali, una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica, nonché la sanificazione degli spogliatoi per garantire la disponibilità ai lavoratori;

Sarà buona norma non mangiare nel medesimo locale ove siano presenti altre persone senza mascherine (ad esempio perché tutti stanno mangiando nel medesimo momento), se non viene garantita la distanza di almeno 2 metri: per cui procedere scaglionati alla fase di merenda, spuntino, pranzo;

  • nel caso si debba maneggiare denaro o sia presente un terminale pos, disinfettare ad ogni utilizzo il pos e dotare l’operatore di guanti monouso;
  • consiglio di eliminare tutte le suppellettili dalle scrivanie, per una miglior pulizia delle superfici;
  • condizionatori d’aria: consiglio tassativamente di garantire la pulizia e sanificazione dei filtri dei condizionatori, cercando di adottare misure di emissione verso l’esterno dell’aria anziché il ricircolo;

1.4 INFORMAZIONI

Ai lavoratori sulle procedure stabilite dal protocollo d’intesa del 14 marzo 2020 integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020. In particolare, obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° C (in via cautelativa alcuni medici competenti indicano la soglia dei 37 ° C, per cui confrontatevi con loro), non poter accedere né rimanere in sede in caso di condizioni a rischio informando immediatamente il datore di lavoro in caso di presenza di sintomi influenzali, osservanza delle procedure di igiene e la distanza di sicurezza, contatto con fornitori ed esterni, pulizia e sanificazione, precauzioni di igiene personale, utilizzo dei dpi, gestione degli spazi comuni, organizzazione del lavoro, sorveglianza sanitaria, gestione di una persona sintomatica. Tutto ciò è indicato nell’allegato “ALL.9 – PROTOCOLLO AZIENDALE” che invitiamo ad affiggere nei locali in luogo ben visibile a tutti i lavoratori oppure procedendo ad una consegna a tutti i soggetti interessati (compresi eventuali appaltatori che svolgano attività all’interno della vs sede);

Comportamenti coronavirus: informare tutti i lavoratori e chiunque entri in sede, come richiesto, circa le disposizioni delle Autorità competenti, mediante cartello “ALL.10 -COMPORTAMENTI CORONAVIRUS”.

1.5 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Rimodulazione degli spazi: ove siano presenti spazi inutilizzati, sale riunioni, compatibilmente con la natura dell’attività svolta e per garantire la distanza di sicurezza, prevedere di collocare i lavoratori in tali aree. Rivedere il posizionamento delle postazioni di lavoro al fine di garantire le distanze;

Modulazione degli orari di lavoro: prevedere una articolazione degli orari di lavoro differenziati per favorire il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, evitando anche assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. Ove possibile e necessario, garantire porte di ingresso e di uscita differenti.

Lavoro agile/smart work: ove possibile, incentivarlo al massimo anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, garantendo al lavoratore assistenza all’uso delle attrezzature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause;

Riunioni, trasferte, viaggi: sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. Le riunioni urgenti in presenza possono essere svolte solo se viene garantito il numero minimo di partecipazioni, il distanziamento e un’adeguata pulizia ed areazione dei locali.

1.6 FORMAZIONE

Aggiornamenti di sicurezza sul lavoro: gli aggiornamenti previsti in base ai diversi ruoli e funzioni aziendali e non svolti, non comporta l’impossibilità di svolgimento del ruolo specifico assegnato. Per cui un addetto alle emergenze può continuare a svolgere il suo incarico.

Informazione e formazione in merito al rischio da contagio: è necessario mettere in atto un’efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle 4 misure adottate cui il personale deve attenersi. Stimolare anche la comunicazione finalizzata ad evitare il diffondersi di notizie fasulle sul virus (fake news).

1.7 GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Persona che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria: il lavoratore deve comunicarlo al datore di lavoro o suo referente interno che deve procedere al suo isolamento, avvertendo le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19. Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato di mascherina chirurgica (preferibilmente maschera con filtro ffp2 o ffp3).

Persona presente in azienda risultata positiva al tampone covid-19: il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di tale soggetto.

1.8 SORVEGLIANZA SANITARIA

Sorveglianza sanitaria: deve proseguire, privilegiando le visite preventive, a richiesta e da rientro da malattia;

Regolamentazione legate al covid-19: il medico competente collabora con datore di lavoro e RLS/RLST per integrare e proporre le relative misure di regolamentazione;

Persone fragili: il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela, nel rispetto della privacy.
Importante è tutelare i lavoratori che possano avere condizioni particolari di salute, tali per cui, il contagio da covid-19 potrebbe essere un ulteriore aggravio;

Per tali lavoratori deve essere garantito una sorta di isolamento sociale anche durante l’eventuale attività lavorativa, prevedendo tra l’altro il cambio di mansione; in mancanza di ciò, sentito il medico competente, il lavoratore fragile (o suscettibile come indicato dal Documento Tecnico dell’Inail) non dovrà rientrare a lavorare fino a cessazione dell’emergenza e pertanto essere valutato dal medico competente, temporaneamente non idoneo (secondo l’Inail).

Adozione mezzi diagnostici: il medico competente può suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;

Ripresa delle attività: il medico competente è opportunamente coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità (anche in relazione alla loro sorveglianza sanitaria) e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19;

Idoneità al lavoro di soggetto risultato positivo all’infezione covid-19: per il reintegro progressivo di tali lavoratori, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (in deroga ai 60 gg previsti dal D.Lgs.n. 81/08), anche per valutare profili specifici di rischiosità.

Nomina di un medico competente per le aziende che non hanno attualmente tale figura: l’Inail suggerisce nel suo documento tecnico, in via straordinaria per questo periodo emergenziale, la nomina di un medico competente ad hoc o soluzioni alternative (quali i servizi prevenzionali territoriali, l’inail,…) che possano effettuare le visite, anche su richiesta del lavoratore;

Sorveglianza sanitaria “eccezionale”: l’Inail suggerisce nel suo documento tecnico, in via straordinaria per questo periodo emergenziale, la sorveglianza sui lavoratori con età > 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale fascia di età, ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in soggetti maggiormente a rischio.

1.9 COLLABORAZIONE

Rappresentanze sindacali aziendali: va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e, per le piccole imprese, con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere 5 condivisa e resa più efficace, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità
di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

1.10 COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO

Costituzione del Comitato: è costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Nel caso di particolari tipologie di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento, laddove costituiti, degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, comitati anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

2) Dotazioni del datore di Lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori:

  • mascherine chirurgiche e guanti monouso;
  • nelle attività sanitarie ove la distanza con l’ospite sia inferiore ai 2 metri ed in tutte le altre

    attività dove la distanza tra lavoratori o con ospiti sia inferiore ad 1 metro, consigliato l’uso delle mascherine ffp2 o ffp3.

  • per la pulizia con prodotti sanificanti: mascherine ffp2 o ffp3 e guanti monouso. In alcuni casi anche camice monouso a maniche lunghe;
  • sarebbe utile integrare la cassetta di primo soccorso o il pacchetto di medicazione di almeno qualche mascherina ffp2 o ffp3 in caso vi sia la presenza di personale che sospetto di contagio covid-19;

SAREBBE OPPORTUNO METTERE A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI LE MASCHERINE MONOUSO

  • le mascherine nel locale bagno ove i lavoratori hanno la possibilità di lavarsi le mani prima di indossarle e ove verrà affisso la procedura per il corretto utilizzo;
  • prodotti di sanificazione ad uso dei lavoratori, in modo che se avessero la necessità, possono sanificare loro stessi la propria postazione.

3) Cartellonistica per la sede.

Affiggere nei locali i cartelli CHE POTETE SCARICARE IN CALCE

  • ALL.1 – VISITATORI – DISPOSIZIONI, da affiggere all’ingresso e ai varchi di accesso;
  • ALL.3 – UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
  • ALL.4 – UTILIZZO DEI GUANTI da affiggere nel locale ove si mettono a disposizione o vengono indossati;
  • ALL.5 – DETERGENTE MANI – DISTANZA SICUREZZA da affiggere dai dispencer delle attrezzature utilizzate da più lavoratori;
  • ALL.8 – LAVAGGIO MANI da affiggere ove sia presente un lavabo;
  • ALL.9 – PROTOCOLLO AZIENDALE da affiggere in luogo visibile a tutti i lavoratori oppure da consegnare a tutti i soggetti interessati (compresi eventuali appaltatori che svolgano attività all’interno della vs sede);
  • ALL.10 – 10 COMPORTAMENTI CORONAVIRUS da affiggere all’ingresso ed agli altri eventuali ai varchi di accesso;

4) Documentazione da conservare e/o da farsi firmare per ricevuta. Predisposizione nuovo Documento di Valutazione dei Rischi

Tenere IN SEDE per i lavoratori E FARSI FIRMARE IL DOCUMENTO dai lavoratori:

  • ALL.6.bis – PROCEDURE PULIZIA AMBIENTI DI LAVORO SANITARI e NON SANITARI (unica firma per presa visione e comprensione).
  • ALL.2 – REGISTRO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
    È necessario prevedere la elaborazione di una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi, atte a prevenire il rischio da infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.
    La valutazione dei rischi deve evidenziare l’utilizzo di specifici DPI in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
    La valutazione dei rischi deve essere sviluppata in collaborazione sinergica con il medico competente, in considerazione del suo ruolo cardine nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si EVIDENZIA che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.