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Box Fiscale Febbraio 2022

PRESTATORI OCCASIONALI

Dal 2022 non si possono più predisporre liberamente ma devono essere preventivamente comunicate all’INPS. Riportiamo qui di seguito uno stralcio della nuova norma e delle modalità di comunicazione:

Al fine di monitorare l’utilizzo spesso improprio di tale tipologia di contratto, il Decreto Fiscale n. 146/2021, in fase di conversione ha introdotto l’obbligo in capo alle aziende di comunicazione preventiva dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante l’invio di una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

COME FARE

L’invio della comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente può essere effettuato utilizzando il modello di comunicazione “UNI-intermittente”, attraverso il quale vengono comunicati:

  • Dati identificativi del lavoratore del datore di lavoro;
  • Data di inizio e fine dell’attività lavorativa per cui si effettua la chiamata.

Una volta compilato, il modello “UNI-intermittente” è trasmesso a mezzo:

In caso di mancata comunicazione si incorre in una sanzione amministrativa da euro 500,00 fino ad euro 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

NUOVO LIMITE DI UTILIZZO CONTANTI

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha ridotto il limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia, che dal 1° gennaio 2022 è fissato nella misura di 1.000 euro per singola transazione.

La norma ha l’obiettivo esplicito di contrastare le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e finalizzato al finanziamento di attività terroristiche. Le sanzioni, rimodulate nei minimi e ricondotte alle nuove soglie, variano a seconda che la parte sanzionata sia attiva nella transazione, consegnando o ricevendo la somma collegata alla transazione, o sia invece il soggetto titolare dell’obbligo di segnalazione a non denunciare l’operazione “sospetta”

COMPENSI AMMINISTRATORI – Ordinanza Corte di Cassazione – 7.12.2021, n. 38757 –

Non sono deducibili dal reddito d’impresa i compensi degli amministratori non stabiliti nell’atto costitutivo e non esplicitamente previsti con delibera assembleare. L’approvazione in assemblea del bilancio nel quale sono evidenziati tali compensi non è idonea a configurare la specifica delibera assembleare richiesta.

 

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BOX N°56 – DL “Agosto” CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – Comunicazione delle spese ammissibili – Termine di presentazione

Scade il 7.9.2020 il termine per presentare la comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito.
La comunicazione deve essere presentata:
– in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
– direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
– utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
– sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
– nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

                                                               

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati

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BOX N°55 – DL “Agosto” IMPOSTE E RITENUTE

Sospensione dei versamenti di imposte e ritenute e adempimenti tributari – Versamento del saldo IVA relativo al 2019

 

La Circolare dell’ Agenzia delle Entrate 20.8.2020 n. 25 prevede che i versamenti sospesi dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 (conv. Con L. 27/2020) e dall’art. 18 del DL 23/2020 (conv. Con L. 40/2020) con scadenza nei mesi di marzo (fra i quali, il saldo IVA per l’anno 2019), aprile e maggio 2020 possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
– per intero entro il 16.9.2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data;
– per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data e, per il restante 50%, in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18.1.2021 (in quanto il 16.1.2021 è sabato).
Il soggetto passivo che, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA per il 2019 da eseguire a marzo 2020, abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, può versare il debito annuale IVA residuo secondo le modalità sopra descritte.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati 

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BOX N°54 – SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO – Acquisto di Vettura con riserva di Proprietà

Acquisto di vetture con riserva di proprietà

Il Tribunale di Torino (Sentenza del 2 luglio 2020), ha precisato che la società fornitrice di auto ad un’altra compagine sociale (poi fallita) comporta un pregiudizio riconducibile all’art. 2395 c.c. quando lamenti la perdita delle autovetture vendute con riserva di proprietà e mai pagate e, pertanto, mai entrate nel patrimonio della società fallita; vetture che la fallita aveva comunque venduto o sottoposto ad ipoteca volontaria. La fattispecie non può essere ricondotta ad un mero inadempimento contrattuale, costituito dal mancato pagamento delle vetture da parte della società fallita, in quanto a tale omissione si affianca una cessione illecita, perché effettuata in violazione del patto di riserva della proprietà. Né rileva la mancata trascrizione al PRA della riserva di proprietà da parte della società fornitrice, dal momento che essa non ha effetto costitutivo, contando unicamente ai fini dell’opponibilità ai terzi della riserva stessa; che, invece, è pienamente operante nei confronti del compratore con cui è stata pattuita.
Di ciò rispondono anche:
– gli amministratori non operativi ove consapevoli del fatto che le autovetture in questione non erano ancora state pagate;
– il direttore generale che, consapevole delle condizioni di acquisto delle vetture, non si adoperi, nell’ambito dell’attività di esecuzione di tali contratti, affinché l’illecito non venisse portato a compimento.

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BOX N°53 – DL “RILANCIO”

Rate scadenti nel corso del 2020 – Proroga al 10.12.2020

Ai sensi dell’art. 154 del DL 34/2020, tutte le rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza nel 2020 possono essere pagate, in unica soluzione e senza alcuna tolleranza per il ritardo, entro il 10.12.2020. Inoltre, per le rottamazioni decadute al 31.12.2019, eccezionalmente è ammessa la dilazione del debito per effetto dell’art. 19 del DPR 602/73.

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BOX N°52 – DL “RILANCIO”

Rate scadenti nel corso del 2020 – Proroga al 10.12.2020

Ai sensi dell’art. 154 del DL 34/2020, tutte le rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza nel 2020 possono essere pagate, in unica soluzione e senza alcuna tolleranza per il ritardo, entro il 10.12.2020. Inoltre, per le rottamazioni decadute al 31.12.2019, eccezionalmente è ammessa la dilazione del debito per effetto dell’art. 19 del DPR 602/73.

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BOX N°51 – DL “RILANCIO”

Contributo a fondo perduto – Calcolo del fatturato – Circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2020 n. 15

Per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Sul punto, la Circolare della Agenzia delle Entrate 15/2020 ha chiarito che:
– devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
– concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
– nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati 

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BOX N°50 – DL “RILANCIO”

Contributo a fondo perduto – Modalità e termini di presentazione delle domande – Intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri

Con riferimento alla procedura per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Gualtieri, ha affermato che:
– si tratta di una procedura molto semplice;
– non è un click day, ma ci sono 60 giorni per fare richiesta;
– le domande verranno processate con la massima rapidità, con l’obiettivo di erogare le somme tramite bonifico entro al massimo 10 giorni.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati 

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BOX N°49 – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” n.18 del 16 marzo 2020

Fondo centrale di garanzia per le PMI – Chiarimenti ABI

L’ABI evidenzia che i finanziamenti fino al 25% del fatturato, con un tetto massimo di 25.000,00 euro, assistiti dalle garanzie al 100%, devono prevedere un periodo minimo di preammortamento di 24 mesi e tale obbligatoria caratteristica è evidentemente incompatibile con qualsivoglia ipotesi di utilizzo immediato o “a stretto” giro del finanziamento garantito al 100% per la chiusura di altre esposizioni già esistenti.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano – 

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BOX N°48 – DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” n.18 del 16 marzo 2020

Contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro

L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, diventata obbligatoria per gli imprenditori a seguito dell’introduzione del nuovo Codice della Crisi viene messa alla prova dall’emergenza sanitaria da COVID-19; le le imprese hanno dovuto prendere immediatamente provvedimenti per adeguare le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro. Fra le indicazioni dettate dal Protocollo del 14.3.2020 condiviso dalle Parti sociali, contenente le linee guida per l’adozione in azienda di protocolli di sicurezza anti-contagio, vi è la raccomandazione di utilizzare lo smart working per tutte le attività lavorative che possono essere svolte presso l’abitazione del lavoratore, con una gestione più autonoma delle ore di lavoro da parte del dipendente. Ciò comporta una nuova organizzazione del lavoro, che si caratterizza per:
– flessibilità organizzativa rispetto a orari e luoghi di lavoro;
– adozione di tecnologie digitali per connettere persone, spazi e processi aziendali;
– riduzione dei costi per gli spazi fisici.

In collaborazione con Cerati Laurini Ampollini Dottori Commercialisti Associati – Milano