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Codice del Consumo – Cambiamenti in vigore dal 01 Gennaio 2022

Il 25 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs.4 novembre 2021, n. 170 attuativo della Direttiva UE n. 2019/771 che introduce sostanziali modifiche al quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni di consumo attualmente dettato dagli articoli da 128 a -134 del decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (Codice del Consumo) che verrà sostituito dai nuovi articoli 128 –135 del Codice del Consumo.

Le modifiche si applicheranno ai contratti di vendita, sia online che offline, conclusi successivamente a tale data.

ONERE DELLA PROVA

DENUNCIA DEL VIZIO

Il Consumatore non ha più un termine entro il quale deve denunciare il vizio manifestatosi nel periodo di durata della Garanzia, potendolo fare ora in qualsiasi momento (in precedenza erano 2 mesi).

Insieme all’onere della prova, questa novità comporta un rafforzamento della tutela del Consumatore.

In buona sostanza, salvo prova contraria, qualunque vizio che si manifesterà entro l’anno dalla vendita si presumerà esistente al momento della vendita stessa.

DIRITTO DI REGRESSO

Il Venditore A che Vende al Venditore B, si vedrà avanzare le pretese su eventuali difetti direttamente dal Venditore B

Il Venditore B che Vende al CONSUMATORE, rimesso in conformità il bene potrà rivalersi (diritto di regresso) verso il Venditore A.

Il CONSUMATORE si rivale sul Venditore B per la messa in conformità

Il diritto di regresso (Art. 134): non è più prevista la possibilità di escludere il diritto di regresso

Vendite tra Partite IVA, Veicolo poi venduto a consumatore.
Si dovrà valutare di emettere un documento di conformita'

REQUISITI SOGGETTI E OGGETTIVI

Tra le principali novità, vi è la suddivisione dei requisiti di conformità in requisiti “soggettivi”e requisiti “oggettivi” elencata nel nuovo art. 129 Codice del Consumo.

L’obbligo principale del venditore è ovviamente quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

I requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previstidalle norme esistenti, ma il nuovo art. 129 del Codice del Consumo prevede che affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita entrambi i requisiti ( soggettivi ed oggettivi) devono essere soddisfatti.

Laddove il bene oggetto del contratto di vendita non soddisfi i requisiti oggettivi (ad es. non corrisponda al modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto), non sarà più sufficiente, affinché il venditore possa essere esonerato da responsabilità, eccepire che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza.

In base alle nuove disposizioni sarà necessario provare che il consumatore sia stato “specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità” e che “il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita”. E’ stata «eliminata» l’ipotesi della conoscibilità del difetto con la «normale diligenza del consumatore».

Sarà, pertanto, ancora più determinante un’attenta e corretta compilazione del certificato di conformità, certificato che dovrà essere illustrato in ogni sua parte

al consumatore che lo dovrà sottoscrivere per approvazione.

SOGGETTIVI

  • Corrispondere alla descrizione presente nel contratto di vendita
  • Essere idoneo all’utilizzo voluto dal consumatore
  • Essere dotato degli accessori e delle istruzioni previste
  • Essere fornito degli eventuali aggiornamenti (esempio digitali) previsti in fase di stipula del contratto

OGGETTIVI

  • Essere idoneo agli scopi per il quale beni dello stesso tipo si impiegano
  • Possedere qualità corrispondenti alla descrizione fatta antecedentemente alla conclusione del contratto
  • Essere fornito degli accessori che ci si aspetta ragionevolmente di avere per la fruizione del bene
  • Possedere durabilità, funzionabilità, compatibilità e sicurezza come ci si aspetta di avere da un bene dello stesso tipo, tenuto conto altresì della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte per il medesimo.

 

APPROFONDIMENTI

In caso di Difetto di Conformità:

I diritti del Consumatore –Art. 135

Ripristino della Conformità tramite: riparazione, sostituzione, riduzione proporzionale del prezzo, risoluzione del contratto (salvo il Venditore dimostri che il difetto è di lieve entità).

In caso di riparazione o sostituzione il tutto deve avvenire:

  • Ripristino della Conformità senza spese (tenuto conto del pregresso utilizzo)
  • Entro un tempo adeguato
  • Senza generare gravi inconvenienti al Consumatore
  • Senza pagamento alcuno da parte del Consumatore quale quota parte per il periodo per cui il bene è stato goduto prima della sostituzione

In caso di riduzione del prezzo, lo stesso deve avvenire in modo proporzionale alla diminuzione del valore del bene.

In caso di risoluzione del contratto, il Venditore rimborsa al Consumatore l’intero prezzo pagato al ricevimento del bene.

Approfondimenti sul codice del consumo, forniti dalla società Conforgest Spa. 

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Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 aspetti dei contratti di vendita di beni.

Con la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n° 281 del 25/11/2011 è stata attuata la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 Maggio 2019, relativa al alcuni aspetti dei contratto di vendita di Beni. La nuova normativa modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.

 

Alla pagina 29 sono apportate le modifiche agli articoli.

 

Art. 128 (Ambito di applicazione e definizioni). 

  1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

 

  1. n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
  2. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizio- ne dei consumatori informazioni chiare e complete circa l’inapplicabilità delle disposizioni del presente capo.

Art. 129 (Conformità dei beni al contratto). 

  1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quan- to previsto dall’articolo 132.

 

  1. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
  2. a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzio- nalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
  3. b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare vo luto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore ab- bia accettato;
  4. c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita; e
  5. d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

 

  1. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

 

  1. a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
  2. b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
  3. c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
  4. d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

 

Disposizioni finali

1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall’articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

QUESTA VUOLE ESSERE UNA PILLOLA INTRODUTTIVA, SEGUIRA’ NEL CORSO DEL MESE UN APPROFONDIMENTO SPECIFICO CHE VI INVIEREMO.

CategoriesComunicati Stampa

Garanzia Mec diventa azienda partner di Assonauto, per la consulenza e la gestione di programmi pre e post-vendita.

Garanzia Mec è una società presente nel mercato Automotive da 16 anni che svolge la sua attività supportando i Dealer Automotive su tutto il Territorio Nazionale nella gestione di programmi pre e post-vendita.

Nell’anno 2021 Garanzia Mec ha ricevuto il Riconoscimento “Ok Codacons Azienda Affidabile” quale azienda valutata affidabile nella corretta gestione delle informazioni fornite ai consumatori riguardo i servizi offerti, inoltre svolge per i Rivenditori di Auto, un servizio di consulenza nell’assolvimento degli obblighi normativi previsti dal Codice del Consumo e dal Codice Civile.

Questa Nuova Partnership tra Assonauto e Garanzia Mec , spiega il Presidente di Assonauto Andrea Gaspari, “potrà stimolare importanti occasioni di confronto, creazione di servizi e di approfondimento, relative a tematiche del settore Automotive. La collaborazione che verrà avviata seguirà una linea di valorizzazione comune delle parti, perseguendo l’obiettivo di offrire alle Aziende del Settore delle valorizzazioni messe in atto sia da Garanzia Mec che da Assonauto”.

Assonauto ha annoverato tra i propri Partner Garanzia Mec, valutando le sue competenze nel settore, la presenza capillare sul Territorio Italiano, attraverso la rete di Agenti, la capacità di poter offrire alle realtà imprenditoriali presenti in Assonauto, servizi innovativi, customizzati e integrati, progettati per aiutarli non solo nell’attività lavorativa quotidiana, ma anche nell’ottica di erogazione di un maggiore servizio ai propri clienti sia nella fase pre che post-vendita.

Noi di Assonauto siamo certi che i nostri Associati apprezzeranno le opportunità offerte dal nostro nuovo Partner, sia in termini di competenza che di supporto, grazie alla grande competenza maturata nei diversi anni di presenza operativa nel Settore Automotive.

LOGO GARANZIA MEC sfondo trasparente 2021
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Art. 129 Codice del Consumo – Conformità del Contratto

Conformita’ al contratto

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita’ e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita’ o sull’etichettatura;
d) sono altresi’ idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e’ difetto di conformita’ se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformita’ deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e’ vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e’ stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformita’ che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo e’ equiparato al difetto di conformita’ del bene quando l’installazione e’ compresa nel contratto di vendita ed e’ stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita’. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.