La Circolare dell’ Agenzia delle Entrate 20.8.2020 n. 25 prevede che i versamenti sospesi dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 (conv. Con L. 27/2020) e dall’art. 18 del DL 23/2020 (conv. Con L. 40/2020) con scadenza nei mesi di marzo (fra i quali, il saldo IVA per l’anno 2019), aprile e maggio 2020 possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi: – per intero entro il 16.9.2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data; – per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data e, per il restante 50%, in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18.1.2021 (in quanto il 16.1.2021 è sabato). Il soggetto passivo che, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA per il 2019 da eseguire a marzo 2020, abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, può versare il debito annuale IVA residuo secondo le modalità sopra descritte.
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